Food :: 27 set 2015

La cucina del diritto

Piace sempre di più leggere, scrivere o commentare e, come si dice oggi, condividere sui vari network idee, piatti e foto di food (1) inteso nelle sue varie sfumature. Ma cosa ha da dire il Diritto in queste materie? Esiste, infatti, una legge (e chi poteva dubitarne?) che può spesso intervenire, quasi come il solito prezzemolo, per tutelare l’autore originale.

Ci riferiamo appunto a quella sui Diritti d’Autore (L. 633/41 e succ. modifiche) che potrebbe voler dire la sua, ad esempio, quando pubblichiamo una foto su un blog e magari anche una parte di un testo prelevato in perfetta buona fede altrove (i legali direbbero "aliunde" ma non è che detto in Latino la cosa cambi!).

Infatti, la norma in oggetto ci ricorda che "il diritto d’autore sorge per il solo fatto di aver creato l’opera, senza bisogno che vi sia necessità di registrazioni alla SIAE o di contratti di edizione con una casa editrice". E anche le sentenze parlano chiaro, così che è bene tenerlo presente se vogliamo evitare figuracce o peggio problemi, come ad esempio usare il "copia e incolla" tanto piaciuto e praticato, senza nemmeno inserire un elemento nuovo e distintivo che possa rappresentare appunto quel minimo di innovazione da invocare in nostra difesa se malauguratamente fossimo coinvolti, nostro malgrado, in una vertenza legale.

Così, cito tra le molte, è stato precisato che la ricetta gastronomica deve essere considerata appunto "opera creativa letteraria" e come tale è tutelabile dalla sopra indicata legge (v. Tribunale Milano Sent. n° 9763 del 10.7.2010).

Ovvio che la materia è mobile, come la donna della famosa romanza… e una qualche variante alla versione originaria, ne rappresenta pur sempre un’originalità e quindi novità come tale difendibile, insomma la materia (mi riferisco alla legge e non alla cucina) spesso è come la trippa: "dove la tiri e dove arriva".

Se poi siamo noi dalla parte opposta, non della trippa ma di chi ha subito la lesione, allora prima di rivolgerci a uno stimato Collega, possiamo chiedere meglio se per PEC, raccomandata o fax (la mail semplice non vale come prova nel nostro Ordinamento) all’autore di procedere ad identificare la fonte dandogli un termine adeguato.

Solo in caso negativo potremo eventualmente valutare una diffida stragiudiziale e infine, dopo l’avvenuta notifica e un nuovo esito infruttuoso, introdurre una citazione. Consapevoli però che i costi potranno essere paragonabili a una cena da nouvelle cuisine con tempi di attesa tali da toglierci il piacere di gustarne il sapore.

Del resto, come ci ricorda la saggezza orientale, la vendetta è un piatto da gustare freddo, la cucina non sempre, la giustizia mai, se pur esista …

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